Art. 42.

      1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti del fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio centrale del contenzioso tributario e con contestuale soppressione del capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 è pari all'onere economico sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento della giustizia tributaria nell'anno 2004 aumentato del 40 per cento per il primo anno e del 50 per cento per il secondo anno, nonché agli oneri sostenuti nell'anno di entrata in vigore della presente legge per il personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria.